Art. 137
[1]Esenzione per i veicoli iscritti al pubblico registro automobilistico (articolo 59-bis decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
[2]1. Non sono soggette a imposta, anche nella ipotesi di cui all'articolo 136, comma 2, le donazioni di veicoli di cui all'articolo 97, comma 1, lettera l).
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