Art. 153

[1]Riscossione coattiva (articolo 16 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)

[2]1. Per la riscossione coattiva delle imposte e delle sanzioni si applica la disciplina della riscossione mediante ruolo ai sensi delle disposizioni della parte I, titolo V, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33. 2. Per l'imposta dovuta sulle sentenze e i decreti penali si applica l'articolo 16 della parte I della tariffa, di cui all'allegato 3 al presente testo unico.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-08-01;123~art153 · fonte su Normattiva