Art. 155
[1]Atti di persone o enti ammessi al patrocinio a spese dello Stato (articolo 18 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)
[2]1. Nelle cause e nei procedimenti interessanti persone o enti ammessi al patrocinio a spese dello Stato non puo' farsi uso della carta libera, se in ciascun atto e in ciascuna copia non siano citati gli estremi del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e se, trattandosi di atti, documenti o copie da prodursi in giudizio, non sia in essi indicato lo scopo della produzione.
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