Art. 131Effetti dell'ammissione al patrocinio

Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall'erario. Sono spese prenotate a debito:

  • a)il contributo unificato nel processo civile e amministrativo;
  • b)l'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nel processo contabile e tributario;
  • c)le spese forfettizzate per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile;
  • d)l'imposta di registro ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nel processo civile e amministrativo;
  • e)l'imposta ipotecaria e catastale ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
  • f)i diritti di copia. Gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato sono prenotati a debito, a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non e' possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali, o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione. Lo stesso trattamento si applica agli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e all'indennita' di custodia del bene sottoposto a sequestro. Sono spese anticipate dall'erario:
  • a)gli onorari e le spese dovuti al difensore;
  • b)le indennita' e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge, nel processo civile;
  • c)le indennita' e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonche' le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico da parte di questi ultimi;
  • d)le spese per gli strumenti di pubblicita' legale dei provvedimenti del magistrato nel processo civile;
  • e)le spese per il compimento dell'opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta nel processo civile;
  • f)le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio. Sono prenotati a debito o anticipati ai sensi dell'articolo 33, i diritti e le indennita' di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte.

Testo vigente dal 15 giugno 2002, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113~art131 · fonte su Normattiva