Art. 170

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Trasformazione in societa' e in cooperative delle compagnie e dei gruppi portuali (articolo 22 legge 28 gennaio 1994, n. 84) 1. Per la trasformazione in societa' e in cooperative delle compagnie e dei gruppi portuali, nonche' delle organizzazioni portuali, si applica il disposto dell'articolo 170 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 2. Le operazioni di cui al comma 1 sono soggette a imposta sostitutiva di quelle di registro, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative nella misura fissa di 51,65 euro. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai gruppi ormeggiatori e barcaioli che intendano trasformarsi in societa' e in cooperative secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile.

Testo vigente dal 12 agosto 2025 al 7 agosto 2026 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-08-01;123~art170 · fonte su Normattiva