Art. 22
[1]Effetti della registrazione (articolo 18 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
[2]1. La registrazione, eseguita ai sensi dell'articolo 20, attesta l'esistenza degli atti ed attribuisce a essi data certa di fronte ai terzi a norma dell'articolo 2704 del codice civile. 2. L'Agenzia delle entrate conserva, anche con modalita' telematiche e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, gli atti registrati ai sensi dell'articolo 20 e i modelli di cui all'articolo 21 e, trascorsi dieci anni, li trasmette all'archivio notarile, a eccezione delle denunce di contratti verbali e dei modelli che sono distrutti. 3. Su richiesta delle parti contraenti, dei loro aventi causa o di coloro nel cui interesse la registrazione e' stata eseguita, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate rilascia copia delle scritture private, delle denunce e degli atti formati all'estero dei quali e' ancora in possesso nonche' delle note e delle richieste di registrazione di qualunque atto pubblico o privato. Il rilascio di copie ad altre persone puo' avvenire soltanto su autorizzazione dell'autorita' giudiziaria competente. Nei casi previsti dall'articolo 21 in luogo del rilascio della copia e' attestato il contenuto del modello di versamento.
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