Art. 193

Trasferimenti di beni per successione o donazione alle cooperative sociali (articolo 7, commi 1 e 2, legge 8 novembre 1991, n. 381) 1. Ai trasferimenti di beni per successione o donazione a favore delle cooperative sociali si applicano le disposizioni dell'articolo 89. 2. Le cooperative sociali godono della riduzione a un quarto delle imposte catastali e ipotecarie, dovute a seguito della stipula di contratti di mutuo, di acquisto o di locazione, relativi a immobili destinati all'esercizio dell'attivita' sociale.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-08-01;123~art193 · fonte su Normattiva