Art. 199
Interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982 (articolo 70 decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76) 1. Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti, comunque relativi alla attuazione delle leggi per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone colpite dagli eventi sismici indicati nell'articolo 1 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982 di cui al decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 e qualsiasi documentazione diretta a conseguirne i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali, dalle tasse di concessione governativa, nonche' dalle tasse per i servizi ipotecari e catastali di cui alla tabella dell'allegato 2 al presente testo unico e dai tributi speciali di cui alla tabella A, dell'allegato 5 al testo unico tributi erariali minori di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174. 2. E' fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito. 3. La disposizione di cui al comma 1 deve intendersi riferita anche:
- a)a tutti gli atti di cessione, permuta o assegnazione in proprieta', effettuati in applicazione degli strumenti urbanistici previsti nell'articolo 34, comma 3, del richiamato testo unico, di cui al decreto legislativo n. 76 del 1990, e a tutti gli atti di acquisto di cui agli articoli 10, comma 8, e 13, comma 3, dello stesso testo unico;
- b)agli atti di scioglimento delle comunioni, agli atti di trasferimento dei suoli, compresi nelle aree individuate ai sensi dell'articolo 39 del citato testo unico, di cui al decreto legislativo n. 76 del 1990, e a tutti gli atti comunque relativi all'attuazione dello stesso testo unico, anche se in esso non espressamente previsti. 4. Le successioni dei soggetti deceduti per effetto degli eventi sismici indicati nell'articolo 1 del richiamato testo unico, di cui al decreto legislativo n. 76 del 1990, sono esenti dalle imposte di successione, di trascrizione e catastali, nonche' da ogni altra tassa o diritto. Sono altresi' esenti dalla imposta provinciale di trascrizione, dall'imposta di bollo nonche' da ogni compenso, emolumento o diritto, le formalita' da eseguirsi da parte del pubblico registro automobilistico relativamente all'acquisto per causa di morte di veicoli a motore e loro rimorchi se il dante causa e' deceduto per effetto degli stessi eventi sismici. 5. In deroga al disposto ((dell'articolo 97, comma 3, lettera b), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117)), i contributi in conto capitale erogati in base a legge dello Stato o delle regioni alle imprese danneggiate nei comuni indicati nei decreti di cui all'articolo 1 del citato testo unico, di cui al decreto legislativo n. 76 del 1990, non concorrono alla formazione del reddito di impresa del soggetto percipiente.
Testo vigente dal 7 agosto 2026, tuttora in vigore · versione 8 su Normattiva