Art. 20

[1]Esecuzione della registrazione (articolo 16 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

[2]1. Salvo quanto disposto nell'articolo 21, la registrazione e' eseguita, previo pagamento dell'imposta liquidata dai soggetti obbligati al pagamento, con la data del giorno in cui e' stata richiesta. 2. La registrazione consiste nell'annotazione in apposito registro dell'atto o della denuncia e, in mancanza, della richiesta di registrazione con l'indicazione del numero progressivo annuale, della data della registrazione, del nome del richiedente, della natura dell'atto, delle parti e delle somme riscosse. 3. L'ufficio annota sull'atto o sulla denuncia la data ed il numero della registrazione ed appone la quietanza della somma pagata ovvero dichiara che la registrazione e' stata eseguita a debito; l'annotazione dell'avvenuta registrazione deve essere fatta anche sugli atti eventualmente allegati. 4. Quando la registrazione e' stata eseguita con il pagamento dell'imposta in misura fissa a norma dell'articolo 31 deve esserne fatta espressa menzione. 5. Eseguita la registrazione, l'ufficio restituisce al richiedente l'atto pubblico, la scrittura privata o la denuncia. Se la registrazione e' avvenuta in base alla sola richiesta di registrazione, l'ufficio restituisce la fotocopia della richiesta con le annotazioni di cui al comma 3. 6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere stabilite modalita', anche telematiche, di esecuzione della registrazione. 7. Le richieste di registrazione sono conservate, previa apposizione del numero e della data di registrazione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-08-01;123~art20 · fonte su Normattiva