Art. 64
[1]Comunicazione di atti e notizie (articolo 63 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
[2]1. I soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, e i dirigenti dei pubblici uffici devono, se richiesti, comunicare agli uffici dell'Agenzia delle entrate le notizie occorrenti ai fini dell'applicazione dell'imposta. I pubblici ufficiali, di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c), devono inoltre trasmettere agli uffici stessi estratti dai loro registri e copie degli atti da loro conservati. 2. Le copie e gli estratti di cui al comma 1, attestati conformi all'originale, debbono essere trasmessi gratuitamente entro otto giorni dalla richiesta e, in caso di urgenza, entro un termine piu' breve. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai testamenti.
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