Art. 2

[1]Atti soggetti a registrazione (articolo 2 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

[2]1. Sono soggetti a registrazione, a norma degli articoli seguenti:

  • a)gli atti indicati nella tariffa, di cui all'allegato 1 al presente testo unico, se formati per iscritto nel territorio dello Stato;
  • b)i contratti verbali indicati nell'articolo 3, comma 1;
  • c)le operazioni delle societa' ed enti esteri indicate nell'articolo 4;
  • d)gli atti formati all'estero, compresi quelli dei consoli italiani, che comportano trasferimento della proprieta' ovvero costituzione o trasferimento di altri diritti reali, anche di garanzia, su beni immobili o aziende esistenti nel territorio dello Stato e quelli che hanno per oggetto la locazione o l'affitto di tali beni.

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Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-08-01;123~art2 · fonte su Normattiva