Art. 42

Irrilevanza della nullita' e dell'annullabilita' dell'atto (articolo 38 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131) 1. La nullita' o l'annullabilita' dell'atto non dispensa dall'obbligo di chiedere la registrazione e di pagare la relativa imposta. 2. L'imposta assolta a norma del comma 1 deve essere restituita, per la parte eccedente la misura fissa, quando l'atto sia dichiarato nullo o annullato, per causa non imputabile alle parti, con sentenza passata in giudicato e non sia suscettibile di ratifica, convalida o conferma.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-08-01;123~art42 · fonte su Normattiva