Art. 44
[1]Atti relativi a operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto (articolo 40 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
[2]1. Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA, le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non e' dovuta a norma ((degli articoli 2, 15, 17, 18, 19, 20 e 22 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, e quelle di cui all'articolo 72, comma 6, del medesimo testo unico)). La disposizione del secondo periodo non si applica alle operazioni esenti ai sensi ((dell'articolo 37, comma 1, lettere h), i) e gg), del citato testo unico e alle locazioni di immobili esenti ai sensi del medesimo articolo 37, comma 2)), nonche' alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA per le quali, se effettuate nei confronti di un soggetto non partecipante al gruppo IVA, si applicherebbero le suddette disposizioni. 2. Sono soggette all'imposta proporzionale di registro le locazioni di immobili strumentali di cui ((all'articolo 37, comma 1, lettera h), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10)), ancorche' siano imponibili agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto ovvero intervengano tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA. 3. Per le operazioni indicate ((nell'articolo 30 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10)), l'imposta si applica sulla cessione o prestazione non soggetta all'imposta sul valore aggiunto.
Testo vigente dal 7 agosto 2026, tuttora in vigore · versione 8 su Normattiva