Art. 63
[1]Nullita' dei patti contrari alla legge (articolo 62 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
[2]1. I patti contrari alle disposizioni della presente parte I, compresi quelli che pongono l'imposta e le eventuali sanzioni a carico della parte inadempiente, sono nulli anche fra le parti.
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