Art. 85
[1]Tasse per i servizi ipotecari e catastali (articolo 19 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347)
[2]1. Per le operazioni inerenti ai servizi ipotecari e catastali indicate nella tabella di cui all'allegato 2 al presente testo unico, tranne quelle eseguite nell'interesse dello Stato, o delle altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono dovute le tasse ivi previste.
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