Art. 88
[1]Territorialita' dell'imposta (articolo 2 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346; articolo 1, comma 158, della legge 11 dicembre 2016, n. 232)
[2]1. L'imposta e' dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorche' esistenti all'estero. 2. Se alla data dell'apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato, l'imposta e' dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti. 3. Per i trust e gli altri vincoli di destinazione, l'imposta e' dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti ai beneficiari, qualora il disponente sia residente nello Stato al momento della separazione patrimoniale. In caso di disponente non residente, l'imposta e' dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato trasferiti al beneficiario. 4. Agli effetti dei commi 2 e 3 si considerano in ogni caso esistenti nello Stato:
- a)i beni e i diritti iscritti in pubblici registri dello Stato e i diritti reali di godimento a essi relativi;
- b)le azioni o quote di societa', nonche' le quote di partecipazione in enti diversi dalle societa', che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale;
- c)le obbligazioni e gli altri titoli in serie o di massa diversi dalle azioni, emessi dallo Stato o da societa' ed enti di cui alla lettera b);
- d)i titoli rappresentativi di merci esistenti nello Stato;
- e)i crediti, le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni di ogni specie, se il debitore, il trattario o l'emittente e' residente nello Stato;
- f)i crediti garantiti su beni esistenti nello Stato fino a concorrenza del valore dei beni medesimi, indipendentemente dalla residenza del debitore;
- g)i beni viaggianti in territorio estero con destinazione nello Stato o vincolati al regime doganale della temporanea esportazione. 5. Non si considerano esistenti nel territorio dello Stato i beni viaggianti con destinazione all'estero o vincolati al regime doganale della temporanea importazione. 6. Per le successioni aperte e le donazioni effettuate nei periodi d'imposta di validita' dell'opzione esercitata dal dante causa, ai sensi ((dell'articolo 246 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117)), l'imposta sulle successioni e donazioni e' dovuta limitatamente ai beni e ai diritti esistenti nello Stato al momento della successione o della donazione.
Testo vigente dal 7 agosto 2026, tuttora in vigore · versione 8 su Normattiva