Art. 94
[1]Base imponibile (articolo 8 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
[2]1. Il valore netto dell'asse ereditario e' costituito dalla differenza tra il valore complessivo, alla data dell'apertura della successione, dei beni e dei diritti che compongono l'attivo ereditario, determinato secondo le disposizioni degli articoli da 99 a 104, e l'ammontare complessivo delle passivita' deducibili e degli oneri diversi da quelli indicati nell'articolo 129, comma 3. 2. Resta comunque ferma l'esclusione dell'avviamento nella determinazione della base imponibile delle aziende, delle azioni, delle quote sociali. 3. In caso di assoggettamento del debitore defunto a liquidazione giudiziale si tiene conto delle sole attivita' che pervengono agli eredi e ai legatari a seguito della chiusura della relativa procedura. 4. Il valore dell'eredita' o delle quote ereditarie e' determinato al netto dei legati e degli altri oneri che le gravano, quello dei legati al netto degli oneri da cui sono gravati.
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