Art. 99

[1]Beni immobili e diritti reali immobiliari (articolo 14 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)

[2]1. La base imponibile, relativamente ai beni immobili compresi nell'attivo ereditario, e' determinata assumendo:

  • a)per la piena proprieta', il valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione;
  • b)per la proprieta' gravata da diritti reali di godimento, la differenza tra il valore della piena proprieta' e quello del diritto da cui e' gravata;
  • c)per i diritti di usufrutto, uso e abitazione, il valore determinato a norma dell'articolo 102 sulla base di annualita' pari all'importo ottenuto moltiplicando il valore della piena proprieta' per il saggio legale d'interesse secondo i criteri ivi previsti;
  • d)per il diritto dell'enfiteuta, il ventuplo del canone annuo ovvero, se maggiore, la differenza tra il valore della piena proprieta' e la somma dovuta per l'affrancazione; per il diritto del concedente la somma dovuta per l'affrancazione.

Testo vigente dal 12 agosto 2025, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-08-01;123~art99 · fonte su Normattiva