Art. 99
[1]Beni immobili e diritti reali immobiliari (articolo 14 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
[2]1. La base imponibile, relativamente ai beni immobili compresi nell'attivo ereditario, e' determinata assumendo:
- a)per la piena proprieta', il valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione;
- b)per la proprieta' gravata da diritti reali di godimento, la differenza tra il valore della piena proprieta' e quello del diritto da cui e' gravata;
- c)per i diritti di usufrutto, uso e abitazione, il valore determinato a norma dell'articolo 102 sulla base di annualita' pari all'importo ottenuto moltiplicando il valore della piena proprieta' per il saggio legale d'interesse secondo i criteri ivi previsti;
- d)per il diritto dell'enfiteuta, il ventuplo del canone annuo ovvero, se maggiore, la differenza tra il valore della piena proprieta' e la somma dovuta per l'affrancazione; per il diritto del concedente la somma dovuta per l'affrancazione.
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