Art. 18
(Art. 24 D.P.R. n. 637/1972) Crediti 1. La base imponibile, relativamente ai crediti compresi nell'attivo ereditario, e' determinata assumendo:
- a)per i crediti fruttiferi, il loro importo con gli interessi maturati;
- b)per i crediti infruttiferi con scadenza dopo almeno un anno dalla data dell'apertura della successione, il loro valore attuale calcolato al saggio legale di interesse;
- c)per i crediti in natura, il valore dei beni che ne sono oggetto;
- d)per il diritto alla liquidazione delle quote di societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice e di quelle ad esse equiparate ai fini delle imposte sui redditi, di cui all'art. 2289 del codice civile, il valore delle quote determinato a norma dell'art. 16.
Testo vigente dal 27 novembre 1990 al 1 gennaio 2027 · versione 0 su Normattiva