Art. 10

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[1](Art. 9 della legge n. 813; art. 8 del decreto n. 698; art. 2 della legge 21 dicembre 1942, n. 1692; articolo unico della legge 26 febbraio 1943, n. 114).

[2]Ai fini dell'applicazione della imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, la finanza, per i contribuenti non tassati in base al bilancio, ha facolta' di revisione dei redditi gia' accertati agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile per gli anni 1939 e 1940, anche se divenuti definitivi ed iscritti a ruolo.

[3]I maggiori redditi risultanti da tale revisione non sono soggetti alla imposta di ricchezza mobile.

[4]L'azione della finanza per la revisione di cui al primo comma si prescrive col 31 dicembre 1943.

[5]E' data del pari facolta' al contribuente di dimostrare, ai soli fini dell'imposta straordinaria, che il reddito effettivamente prodotto negli anni 1939 e 1940 e' inferiore a quello accertato per l'imposta di ricchezza mobile.

Testo vigente dal 9 luglio 1943 al 9 dicembre 1943 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1943-06-03;598~art10 · fonte su Normattiva