Art. 10
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[2]Ai fini dell'applicazione della imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, la finanza, per i contribuenti non tassati in base al bilancio, ha facolta' di revisione dei redditi gia' accertati agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile per gli anni 1939 e 1940, anche se divenuti definitivi ed iscritti a ruolo.
[3]I maggiori redditi risultanti da tale revisione non sono soggetti alla imposta di ricchezza mobile.
[4]L'azione della finanza per la revisione di cui al primo comma si prescrive col 31 dicembre 1943.
[5]E' data del pari facolta' al contribuente di dimostrare, ai soli fini dell'imposta straordinaria, che il reddito effettivamente prodotto negli anni 1939 e 1940 e' inferiore a quello accertato per l'imposta di ricchezza mobile.
Testo vigente dal 9 luglio 1943 al 9 dicembre 1943 · versione 0 su Normattiva