Art. 10

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 dicembre 1943 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 9 della legge n. 813; art. 8 del decreto n. 698; art. 2 della legge 21 dicembre 1942, n. 1692; articolo unico della legge 26 febbraio 1943, n. 114).

[2]Ai fini dell'applicazione della imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, la finanza, per i contribuenti non tassati in base al bilancio, ha facolta' di revisione dei redditi gia' accertati agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile per gli anni 1939 e 1940, anche se divenuti definitivi ed iscritti a ruolo.

[3]I maggiori redditi risultanti da tale revisione non sono soggetti alla imposta di ricchezza mobile.

[4]L'azione della finanza per la revisione di cui al primo comma si prescrive col 31 dicembre 1943. 1

[5]E' data del pari facolta' al contribuente di dimostrare, ai soli fini dell'imposta straordinaria, che il reddito effettivamente prodotto negli anni 1939 e 1940 e' inferiore a quello accertato per l'imposta di ricchezza mobile.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

1

Il Regio D.L. 6 dicembre 1943, n. 20, convertito senza modificazioni dalla L. 5 maggio 1949, n. 178, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini di cui all'art. 10 (3° comma) ed all'art. 13 (2° comma) del T. U. delle leggi in materia di imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, approvato con R.D. 3 giugno 1943 n. 593, sono prorogati al 31 dicembre 1944".

Testo vigente dal 9 dicembre 1943 al 10 febbraio 2011 · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1943-06-03;598~art10 · fonte su Normattiva