Art. 10
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[2]Ai fini dell'applicazione della imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, la finanza, per i contribuenti non tassati in base al bilancio, ha facolta' di revisione dei redditi gia' accertati agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile per gli anni 1939 e 1940, anche se divenuti definitivi ed iscritti a ruolo.
[3]I maggiori redditi risultanti da tale revisione non sono soggetti alla imposta di ricchezza mobile.
[4]L'azione della finanza per la revisione di cui al primo comma si prescrive col 31 dicembre 1943. 1
[5]E' data del pari facolta' al contribuente di dimostrare, ai soli fini dell'imposta straordinaria, che il reddito effettivamente prodotto negli anni 1939 e 1940 e' inferiore a quello accertato per l'imposta di ricchezza mobile.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 6 dicembre 1943, n. 20, convertito senza modificazioni dalla L. 5 maggio 1949, n. 178, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I termini di cui all'art. 10 (3° comma) ed all'art. 13 (2° comma) del T. U. delle leggi in materia di imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, approvato con R.D. 3 giugno 1943 n. 593, sono prorogati al 31 dicembre 1944".
Testo vigente dal 9 dicembre 1943 al 10 febbraio 2011 · versione 1 su Normattiva