Art. 19

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[1](Art. 14 del decreto n. 698; articolo unico della legge 26 febbraio 1943, n. 114)

[2]All'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra si applicano i privilegi generali e speciali stabiliti per la imposta di ricchezza mobile e per la riscossione di essa valgono le norme contenute nelle leggi vigenti per la riscossione delle imposte dirette.

[3]Ferme restando le disposizioni dell'art. 109 del Regio decreto 11 luglio 1907, n. 560, e' data facolta' agli Uffici distrettuali delle imposte dirette di iscrivere provvisoriamente anche in ruoli straordinari, sulla base dell'avviso di accertamento o di rettifica da essi notificati e dopo che siano trascorsi almeno 90 giorni da tali notifiche, una quota pari al 40% dei maggiori utili accertati, o del 50% se i maggiori utili derivano da appalti o forniture che non cadano sotto l'applicazione del successivo art. 20.

[4]L'insolvenza del contribuente nel pagamento di una rata graduata determina l'immediata esigibilita' delle altre rate del ruolo ancora da scadere. A questo effetto, i termini per l'esecuzione dell'unica procedura mobiliare, per la espropriazione presso terzi, per la procedura immobiliare e per la presentazione delle domande di rimborso a titolo di inesigibilita' decorrono dalla scadenza della rata non pagata.

[5]Quando la rata o le rate scadute, con le relative indennita' di mora e compensi per atti esecutivi vengano assolte prima del compimento dell'esecuzione, si ripristina la normale rateazione per l'imposta iscritta a ruolo ancora da scadere.

[6]Per la riscossione gli esattori hanno facolta' di agire sugli immobili del debitore anche prima dell'esecuzione sui beni mobili.

[7]L'avviso d'asta deve essere trascritto entro il termine di tre mesi dall'ultimo giorno di scadenza della rata non pagata.

[8]L'intendente di finanza, qualora abbia motivo di ritenere che il contribuente possa sottrarsi al pagamento della imposta, puo', in via amministrativa, anche prima della notificazione dell'avviso di accertamento o della rettifica, domandare all'autorita' giudiziaria il sequestro conservativo di tutte le somme ed i beni mobili e immobili di pertinenza del contribuente, anche se dati in cauzione. Il sequestro puo' essere domandato anche per le cauzioni prestate da terzi, ma in questo caso per garantire soltanto la riscossione della imposta, e delle penalita' dovute sul corrispondente appalto e fornitura.

[9]Al sequestro conservativo di cui al presente articolo non sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 671 e 675 del Codice di procedura civile. Esso non richiede seguito di convalida ed esso e' efficace finche' sono attivati gli atti di esecuzione fiscale. Il sequestro rimane privo di effetto se non sia seguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica.

[10]I cessionari di una azienda commerciale od industriale sono solidalmente responsabili dell'intera imposta gravante i redditi dei precedenti esercenti la azienda ceduta ((...)) e delle sopratasse e penalita' pecuniarie dovute dai medesimi in dipendenza di detti redditi, anche quando la cessione dell'azienda stessa sia anteriore all'epoca della dichiarazione o all'avviso di accertamento dei redditi di cui trattasi. A questi effetti si ritiene cessionario chi in qualunque luogo, continua l'azienda gia' esercitata dal cedente.

[11]L'esercizio negli stessi locali della industria o del commercio gia' esercitati da altri costituisce presunzione della cessione.

Testo vigente dal 1 agosto 1947 al 10 febbraio 2011 · versione 5 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1943-06-03;598~art19 · fonte su Normattiva