Art. 30
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 luglio 1943 al 17 settembre 1944. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 18 del decreto n. 698).
[2]Nei casi in cui la riscossione abbia luogo a mezzo di ruolo straordinario, l'esattore notifica agli interessati l'importo dovuto in conto capitale, quello per indennita' di mora e quello per aggio di riscossione, ingiungendo di eseguire il versamento in unica soluzione alla Sezione di Regia tesoreria provinciale, a mezzo di conto corrente postale, entro il termine di cui all'art. 28. La ricevuta del versamento in conto corrente postale consegnata all'esattore.
[3]La Sezione di Regia tesoreria rilascia distinte ricevute in conto capitale e per indennita' di mora e corrisponde all'esattore l'aggio di riscossione.
[4]Decorso un mese dal termine di cui al primo comma del presente articolo senza che sia stata data all'esattore la prova dell'eseguito pagamento, si fa luogo al procedimento coattivo. Le somme riscosse in sede esecutiva con imputazione ad indennita' di mora, aggio di riscossione ed importo capitale da investire nello speciale titolo di Stato, detratti i compensi e diritti per la procedura esecutiva, devono essere versate distintamente a nome dell'obbligato nel conto corrente postale intestato alla Sezione di Regia tesoreria, che rilascia ricevuta come al comma precedente.
[5]Per la emissione dei titoli dello Stato nei casi previsti nel presente articolo valgono le norme dell'articolo 29.
Testo vigente dal 9 luglio 1943 al 17 settembre 1944 · versione 0 su Normattiva