Art. 30

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[1](Art. 18 del decreto n. 698).

[2]Nei casi in cui la riscossione abbia luogo a mezzo di ruolo straordinario, l'esattore notifica agli interessati l'importo dovuto in conto capitale, quello per indennita' di mora e quello per aggio di riscossione, ingiungendo di eseguire il versamento in unica soluzione ((all'Istituto di emissione)), a mezzo di conto corrente postale, entro il termine di cui all'art. 28. La ricevuta del versamento in conto corrente postale consegnata all'esattore.

[3]((l'Istituto di emissione effettua il versamento dell'indennita' di mora dell'aggio di riscossione alla Sezione di Regia tesoreria, la quale, a sua volta, corrisponde all'esattore l'aggio medesimo)).

[4]Decorso un mese dal termine di cui al primo comma del presente articolo senza che sia stata data all'esattore la prova dell'eseguito pagamento, si fa luogo al procedimento coattivo. Le somme riscosse in sede esecutiva con imputazione ad indennita' di mora, aggio di riscossione ed importo capitale ((da versare nei conti speciali)), detratti i compensi e diritti per la procedura esecutiva, devono essere versate distintamente a nome dell'obbligato nel conto corrente postale intestato ((di emissione che accredita il capitale nel conto speciale e versa l'indennita' di mora e l'aggio esattoriale alla Sezione di Regia tesoreria, la quale, a sua volta, provvede, come nel comma precedente)).

[5]Per la emissione dei titoli dello Stato nei casi previsti nel presente articolo valgono le norme dell'articolo 29.

Testo vigente dal 17 settembre 1944 al 10 febbraio 2011 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1943-06-03;598~art30 · fonte su Normattiva