Art. 35
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[1](Art. 19 del decreto n. 698).
[2]Per l'attuazione delle presenti norme il Ministro per le finanze ha facolta' di stabilire ogni altra opportuna modalita' di stipulare convenzioni con la Banca d'Italia e di introdurre nei bilanci dell'entrata e della spesa le occorrenti variazioni.
[3]Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia
[4]Il Ministro per le finanze ACERBO
Testo vigente dal 9 luglio 1943 al 17 settembre 1944 · versione 0 su Normattiva