Art. 35
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[1](Art. 19 del decreto n. 698).
[2]((Per l'attuazione delle norme in materia di imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra il Ministro per le finanze, di concerto con quello pel tesoro, ha facolta' di stabilire ogni altra opportuna modalita'.
[3]Il Ministro pel Tesoro e' autorizzato a stipulare convenzioni con l'Istituto di emissione e ad introdurre le occorrenti variazioni di bilancio)).
[4]Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia
[5]Il Ministro per le finanze ACERBO
Testo vigente dal 17 settembre 1944 al 10 febbraio 2011 · versione 2 su Normattiva