Art. 121

[1]soggettivi per la costituzione di un gruppo IVA (articolo 70-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

[2]1. I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attivita' d'impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all'articolo 122, possono divenire un unico soggetto passivo, di seguito denominato «gruppo IVA». 2. Non possono partecipare a un gruppo IVA:

  • a)le sedi e le stabili organizzazioni situate all'estero;
  • b)i soggetti la cui azienda sia sottoposta a sequestro giudiziario ai sensi dell'articolo 670 del codice di procedura civile; in caso di pluralita' di aziende, la disposizione opera anche se oggetto di sequestro e' una sola di esse;
  • c)i soggetti sottoposti a una procedura concorsuale di cui all'articolo 129, comma 3, terzo periodo;
  • d)i soggetti posti in liquidazione ordinaria.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-01-19;10~art121 · fonte su Normattiva