Art. 70-bis
(( I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attivita' d'impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all'articolo 70-ter, possono divenire un unico soggetto passivo, di seguito denominato "gruppo IVA". 2. Non possono partecipare a un gruppo IVA:
- a)le sedi e le stabili organizzazioni situate all'estero;
- b)i soggetti la cui azienda sia sottoposta a sequestro giudiziario ai sensi dell'articolo 670 del codice di procedura civile; in caso di pluralita' di aziende, la disposizione opera anche se oggetto di sequestro e' una sola di esse;
- c)i soggetti sottoposti a una procedura concorsuale di cui all'articolo 70-decies, comma 3, terzo periodo;
- d)i soggetti posti in liquidazione ordinaria.)) 179
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 11 dicembre 2016, n. 232
179La L. 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto (con l'art. 1, comma 30) che la presente modifica si applica dal 1º gennaio 2018.
Testo vigente dal 1 gennaio 2017 al 1 gennaio 2027 · versione 209 su Normattiva