Art. 13
[1]corrispettivo monouso (articolo 6-ter decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
[2]1. Un buono-corrispettivo di cui all'articolo 12 si considera monouso se al momento della sua emissione e' nota la disciplina applicabile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo da' diritto. 2. Ogni trasferimento di un buono-corrispettivo monouso precedente alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo da' diritto costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione. 3. La cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono-corrispettivo monouso da' diritto, se effettuata da un soggetto diverso da quello che ha emesso detto buono-corrispettivo, e' rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e si considera resa nei confronti del soggetto che ha emesso il buono-corrispettivo.
Testo vigente dal 30 gennaio 2026, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva