Art. 13

[1]corrispettivo monouso (articolo 6-ter decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

[2]1. Un buono-corrispettivo di cui all'articolo 12 si considera monouso se al momento della sua emissione e' nota la disciplina applicabile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo da' diritto. 2. Ogni trasferimento di un buono-corrispettivo monouso precedente alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo da' diritto costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione. 3. La cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono-corrispettivo monouso da' diritto, se effettuata da un soggetto diverso da quello che ha emesso detto buono-corrispettivo, e' rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e si considera resa nei confronti del soggetto che ha emesso il buono-corrispettivo.

Testo vigente dal 30 gennaio 2026, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-01-19;10~art13 · fonte su Normattiva