Art. 136

[1]fiscale per raccoglitori occasionali (articolo 34-ter decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

[2]1. I raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30, a cui si aggiungono i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee ai sensi dell'articolo 3 del testo unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali, di cui al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a euro 7.000, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale.

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Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-01-19;10~art136 · fonte su Normattiva