Art. 202
[1]sostitutiva per i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi (articolo 1, commi 692, 693, 694, 695, legge 30 dicembre 2018, n. 145)
[2]1. I redditi derivati dallo svolgimento, in via occasionale, delle attivita' di raccolta di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30, a cui si aggiunge la raccolta di piante officinali spontanee come regolata dall'articolo 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, da parte delle persone fisiche, sono assoggettati a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali. 2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' fissata in euro 100 ed e' versata entro il 16 febbraio dell'anno di riferimento da coloro che sono in possesso del titolo di raccolta per uno, o piu' prodotti, rilasciato dalla regione o altri enti subordinati. Sono esclusi dal versamento dell'imposta coloro i quali effettuano la raccolta esclusivamente per autoconsumo. 3. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1, l'attivita' di raccolta di prodotti selvatici non legnosi si intende svolta in via occasionale se i corrispettivi percepiti dalla vendita del prodotto non superano il limite annuo di euro 7.000, che non faranno cumulo con altri redditi della persona fisica. 4. La ritenuta di cui all'articolo 42 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, non si applica nei confronti dei soggetti che hanno versato l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 con riferimento all'anno in cui la cessione del prodotto e' stata effettuata.
Testo vigente dal 3 luglio 2026, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva