Art. 144
[1]con l'estero e volume d'affari (articolo 37 decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85)
[2]1. Per i soggetti che applicano il regime di cui all'articolo 143 la differenza ivi prevista e' non imponibile in caso di cessione ai sensi degli articoli 45 e 48, e in caso di cessione ai sensi degli articoli 50, 51 e 52. 2. Gli acquisti dei beni di cui all'articolo 143, assoggettati al regime ivi previsto nello Stato membro di provenienza, non sono considerati acquisti intraunionali. Per le cessioni degli stessi beni non si applicano le disposizioni degli articoli 6, 39 e 43, comma 1. 3. Agli effetti del calcolo della percentuale del 10 per cento di cui all'articolo 46, comma 1, lettera a), si tiene conto degli ammontari delle differenze di cui al comma 1, al netto delle operazioni di cui all'articolo 51, e nel volume d'affari si tiene conto dell'ammontare imponibile di tutte le operazioni di cui all'articolo 143 registrate per l'anno. 4. Salvo quanto disposto nel comma 3, per i soggetti che applicano il regime di cui all'articolo 143 il volume d'affari e' costituito dall'ammontare dei corrispettivi dovuti dai cessionari, al netto dell'imposta relativa al margine.
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