Art. 62
[1]d'affari (articolo 20 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
[2]1. Per volume d'affari del contribuente si intende l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione nel corso di un anno solare a norma degli articoli 86 e 87, tenendo conto delle variazioni di cui all'articolo 92. Non concorrono a formare il volume d'affari le cessioni di beni ammortizzabili, compresi quelli indicati nell'articolo 2424 del codice civile, voci B.I.3) e B.I.4) dell'attivo dello stato patrimoniale, nonche' i passaggi di cui all'articolo 63, comma 5. 2. L'ammontare delle singole operazioni registrate o soggette a registrazione, ancorche' non imponibili o esenti, e' determinato secondo le disposizioni degli articoli 27, 28 e 29. I corrispettivi delle operazioni imponibili registrati a norma dell'articolo 87 sono computati al netto della diminuzione prevista nell'articolo 109, comma 2.
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