Art. 46
[1]in sospensione di imposta - condizioni (articolo 1 decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17)
[2]1. Le disposizioni di cui all'articolo 45, commi 1, lettera d), e 2, si applicano a condizione:
- a)che l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni all'esportazione di cui all'articolo 45, comma 1, lettere a), b) e c), effettuate, registrate nell'anno precedente, sia superiore al 10 per cento del volume d'affari determinato a norma dell'articolo 62 ma senza tenere conto delle cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale e delle operazioni di cui all'articolo 72, comma 7. I contribuenti, ad eccezione di quelli che hanno iniziato l'attivita' da un periodo inferiore a dodici mesi, hanno facolta' di assumere come ammontare di riferimento, in ciascun mese, quello dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti, se il relativo ammontare superi la predetta percentuale del volume di affari, come sopra determinato, dello stesso periodo di riferimento;
- b)che l'intento di avvalersi della facolta' di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'imposta risulti da apposita dichiarazione, redatta in conformita' al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, trasmessa per via telematica all'Agenzia medesima, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione puo' riguardare anche piu' operazioni. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero devono essere indicati dall'importatore nella dichiarazione doganale. Per la verifica di tali indicazioni al momento dell'importazione, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni di intento per dispensare l'operatore dalla consegna in dogana di copia cartacea delle dichiarazioni di intento e delle ricevute di presentazione.
Testo vigente dal 30 gennaio 2026, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva