Art. 147
[1]applicabili (articolo 40 ((, comma 2,)) decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85)
[2]1. Per quanto non e' diversamente disposto nel presente capo si applicano, le disposizioni ordinarie in materia di imposta sul valore aggiunto.
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