Art. 40
[1]intraunionali in regime cosiddetto di «call-off stock» (articolo 41-bis decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427)
[2]1. In deroga all'articolo 39, comma 2, lettera b), il soggetto passivo che trasferisce i beni della sua impresa dal territorio dello Stato verso quello di un altro Stato membro effettua una cessione intraunionale ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera a), se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
- a)i beni sono spediti o trasportati nel predetto Stato membro dal soggetto passivo, o da un terzo che agisce per suo conto, per essere ivi ceduti, in una fase successiva e dopo il loro arrivo, a un altro soggetto passivo che ha il diritto di acquistarli in conformita' a un accordo preesistente tra i due soggetti passivi;
- b)il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni non ha stabilito la sede della propria attivita' economica ne' dispone di una stabile organizzazione nel predetto Stato membro;
- c)il soggetto passivo destinatario della cessione e' identificato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nel predetto Stato membro e la sua identita' e il suo numero di identificazione sono noti al soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni nel momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto;
- d)il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni annota il loro trasferimento nel registro di cui all'articolo 101, comma 5, e inserisce nell'elenco riepilogativo di cui all'articolo 101, comma 6, l'identita' e il numero di identificazione attribuito ai fini dell'imposta sul valore aggiunto al soggetto destinatario dei beni. 2. La cessione intraunionale e' effettuata ai sensi del comma 1 se la proprieta' dei beni e' trasferita al destinatario, o al soggetto che lo ha sostituito ai sensi del comma 5, entro dodici mesi dall'arrivo degli stessi nel territorio dello Stato membro di destinazione e, in tale momento, sono soddisfatte le condizioni di cui al medesimo comma 1; detta cessione si considera effettuata al momento del trasferimento della proprieta' dei beni. 3. Il soggetto passivo di cui al comma 1 che trasferisce beni della sua impresa nel territorio di altro Stato membro effettua una cessione ai sensi dell'articolo 39, comma 2, lettera b):
- a)il giorno successivo alla scadenza dei dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato membro, se entro tale periodo i beni non sono stati ceduti al soggetto passivo destinatario della cessione o al soggetto passivo che lo ha sostituito ai sensi del comma 5;
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