Art. 73
[1]semplificata (articolo 21-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
[2]1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 72, la fattura di ammontare complessivo non superiore a cento euro, nonche' la fattura rettificativa di cui all'articolo 92, puo' essere emessa in modalita' semplificata recando, in luogo di quanto previsto dall'articolo 72, almeno le seguenti indicazioni:
- a)data di emissione;
- b)numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
- c)ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonche' ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
- d)numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
- e)ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonche' ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; in alternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato puo' essere indicato il solo codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, il solo numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento;
- f)descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
- g)ammontare del corrispettivo complessivo e dell'imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla;
- h)per le fatture emesse ai sensi dell'articolo 92, il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate. 2. La fattura semplificata non puo' essere emessa per le seguenti tipologie di operazioni:
- a)cessioni intraunionali di cui all'articolo 39;
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