Art. 4
[1]di arti e professioni (articolo 5 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
[2]1. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorche' non esclusiva, di qualsiasi attivita' di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di societa' semplici o di associazioni senza personalita' giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata delle attivita' stesse, nonche' da parte di societa' tra professionisti e di societa' tra avvocati. 2. Non si considerano effettuate nell'esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui ((all'articolo 52, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117)), nonche' le prestazioni di lavoro effettuate dagli associati nell'ambito dei contratti di associazione in partecipazione di cui ((all'articolo 55, comma 2, lettera b), del medesimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2026)), rese da soggetti che non esercitano per professione abituale altre attivita' di lavoro autonomo. Non si considerano altresi' effettuate nell'esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi derivanti dall'attivita' di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349, nonche' le prestazioni di vigilanza e custodia rese da guardie giurate di cui al regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952.
Testo vigente dal 7 agosto 2026, tuttora in vigore · versione 3 su Normattiva