Art. 17

[1]' - Prestazioni di servizi (articolo 7-ter decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

[2]1. Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato:

  • a)quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato;
  • b)quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato. 2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative al luogo di effettuazione delle prestazioni di servizi, si considerano soggetti passivi per le prestazioni di servizi ad essi rese:
  • a)i soggetti esercenti attivita' d'impresa, arti o professioni; le persone fisiche si considerano soggetti passivi limitatamente alle prestazioni ricevute quando agiscono nell'esercizio di tali attivita';
  • b)gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all'articolo 3, comma 4, anche quando agiscono al di fuori delle attivita' commerciali o agricole;
  • c)gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-01-19;10~art17 · fonte su Normattiva