Art. 52

[1]operazioni non imponibili (articolo 72 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; articolo 5, comma 15-ter, decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215)

[2]1. Agli effetti dell'imposta, le seguenti operazioni sono non imponibili e sono equiparate a quelle di cui agli articoli 45, 48 e 49:

  • a)le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle missioni diplomatiche e degli uffici consolari, nonche' degli agenti diplomatici, del personale amministrativo e tecnico, dei funzionari e impiegati consolari e dei familiari conviventi con i predetti, appartenenti a Stati che in via di reciprocita' riconoscono analoghi benefici all'Italia;
  • b)le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei comandi militari degli Stati membri, dei quartieri generali militari internazionali e degli organismi sussidiari, installati in esecuzione del Trattato del Nord Atlantico, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, nonche' all'amministrazione della difesa qualora agisca per conto dell'organizzazione istituita con il medesimo Trattato;
  • c)le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nei confronti delle forze armate di altri Stati membri dell'Unione europea destinati all'uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o all'approvvigionamento delle relative mense, nella misura in cui tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attivita' dell'Unione europea nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune;
  • d)le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate verso un altro Stato membro dell'Unione europea e destinate alle forze armate di qualsiasi Stato membro diverso da quello di introduzione, destinati all'uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o all'approvvigionamento delle relative mense, nella misura in cui tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attivita' dell'Unione europea nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune;
  • e)le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell'Unione europea, della Comunita' europea dell'energia atomica, della Banca centrale europea, della Banca europea per gli investimenti e degli organismi istituiti dall'Unione cui si applica il protocollo numero 7 sui privilegi e sulle immunita' dell'Unione europea, allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni e nei limiti fissati da detto protocollo e dagli accordi per la sua attuazione o dagli accordi di sede e sempre che cio' non comporti distorsioni della concorrenza, anche se effettuate nei confronti di imprese o enti per l'esecuzione di contratti di ricerca e di associazione conclusi con l'Unione, nei limiti, per questi ultimi, della partecipazione dell'Unione stessa;
  • f)le cessioni di beni effettuate nei confronti della Commissione europea o di un'agenzia o di un organismo istituito a norma del diritto dell'Unione europea, qualora la Commissione o tale agenzia od organismo acquisti tali beni o servizi nell'ambito dell'esecuzione dei compiti conferiti dal diritto dell'Unione europea al fine di rispondere alla pandemia di COVID-19, tranne nel caso in cui i beni e i servizi acquistati siano utilizzati, immediatamente o in seguito, ai fini di ulteriori cessioni o prestazioni effettuate a titolo oneroso dalla Commissione o da tale agenzia od organismo. Qualora vengano meno le condizioni previste dal primo periodo, la Commissione, l'agenzia interessata o l'organismo interessato informa l'amministrazione finanziaria e la cessione di tali beni e' soggetta all'IVA alle condizioni applicabili in quel momento;
  • g)le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e delle sue istituzioni specializzate nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;
  • h)le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell'Istituto universitario europeo e della Scuola europea di Varese nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;
  • i)le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli organismi internazionali riconosciuti, diversi da quelli di cui alla lettera e), f), g) e h), nonche' dei membri di tali organismi, alle condizioni e nei limiti fissati dalle convenzioni internazionali che istituiscono tali organismi o dagli accordi di sede. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione per gli enti ivi indicati alle lettere a), e), g), h) e i), se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono di importo superiore ad euro 300; per gli enti indicati nella lettera a) le disposizioni non si applicano alle operazioni per le quali risulta beneficiario un soggetto diverso, ancorche' il relativo onere sia a carico degli enti e dei soggetti ivi indicati. Il predetto limite di euro 300 non si applica alle cessioni di prodotti soggetti ad accisa, per le quali la non imponibilita' relativamente all'imposta opera alle stesse condizioni e negli stessi limiti in cui viene concessa l'esenzione dai diritti di accisa. 3. Le previsioni contenute in trattati e accordi internazionali relative alle imposte sulla cifra di affari si riferiscono all'imposta sul valore aggiunto. 4. Il regime di non imponibilita' previsto dal comma 1, lettera f), e il conseguente regime di cui all'articolo 44, comma 1, lettera c), si applicano alle operazioni compiute a partire dal 1° gennaio 2021. Per rendere non imponibili le operazioni assoggettate all'imposta sul valore aggiunto, effettuate prima della data di entrata in vigore della legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono emesse note di variazione in diminuzione dell'imposta, ai sensi dell'articolo 92.

Testo vigente dal 30 gennaio 2026, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-01-19;10~art52 · fonte su Normattiva