Art. 86
[1]delle fatture (articolo 23 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
[2]1. Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni. Le fatture di cui all'articolo 72, comma 4, lettera b), sono registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese. 2. Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data di emissione di essa, l'ammontare imponibile dell'operazione o delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui all'articolo 64, comma 2, del cedente o del prestatore. 3. Se l'altro contraente non e' un'impresa, societa' o ente devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome. Per le fatture relative alle operazioni di cui all'articolo 72, commi 6 e 7, devono essere indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di inapplicabilita' di essa e, eventualmente, la relativa norma. 4. Nell'ipotesi di cui all'articolo 24, comma 5, le fatture emesse devono essere registrate anche dal soggetto destinatario in apposito registro, e numerato ai sensi dell'articolo 95, secondo modalita' e termini stabiliti con apposito decreto ministeriale.
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