Art. 100
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[1]Plusvalenze e sopravvenienze imponibili
[2]Concorrono a formare il reddito imponibile le plusvalenze, compreso l'avviamento, derivanti dal realizzo di beni relativi all'impresa ad un prezzo superiore al costo non ammortizzato o, se diverso, all'ultimo valore riconosciuto ai fini della determinazione del reddito. Nei confronti delle societa' indicate dall'art. 2200 del codice civile si considerano relativi all'impresa tutti i beni ad esse appartenenti e le plusvalenze sono imponibili anche se distribuite ai soci prima del realizzo dei beni. Concorrono altresi' a formare il reddito imponibile le sopravvenienze attive conseguite nell'esercizio dell'impresa, comprese quelle derivanti da recupero a qualsiasi titolo di somme ammesse in detrazione in precedenti esercizi e quelle derivanti da sopravvenuta insussistenza di passivita'.
Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva