Art. 110
[1]Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 110
[2]((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600))
Testo vigente dal 1 gennaio 1974, tuttora in vigore · versione 36 su Normattiva
Apro la norma…
[1]Testo Unico delle Leggi sulle imposte dirette-art. 110
[2]((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600))
Testo vigente dal 1 gennaio 1974, tuttora in vigore · versione 36 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
IMPOSTE E TASSE - PEREQUAZIONE TRIBUTARIA - LEGGE 5 GENNAIO 1956, N. 1, ART. 23, SECONDO COMMA - IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE DEI SOGGETTI TASSABILI IN BASE A BILANCIO - DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE - MISURA DELLA DETRAIBILITA' DEGLI INTERESSI PASSIVI - CRITERIO DELLA PROPORZIONALITA' - DIVERSITA' DA QUELLO PREVISTO PER I SOGGETTI NON TASSATI SUL BILANCIO.
L'art. 23, comma secondo, della legge 5 gennaio 1956, n. 1 (contenente norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria, ora corrispondente all'art. 110 del t.u. delle leggi sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645) dispone - ai fini della determinazione del reddito imponibile dell'imposta di ricchezza mobile delle societa' ed enti tassabili in base a bilancio e degli altri contribuenti che chiedano che il loro imponibile sia accertato in base ai risultati delle scritture contabili - che "gli interessi passivi sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi lordi che entrano a comporre il reddito assoggettabile a imposta di R.M. e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi lordi del contribuente". Il criterio della proporzionalita', da tale disposizione accolto, e' diverso da quello previsto per i soggetti non tassati su bilancio in quanto, col primo criterio, l'accertamento degli interessi deducibili e' presuntivamente effettuato sulla base di un calcolo proporzionale che non consente, ne' al contribuente, ne' all'Amministrazione finanziaria, di dimostrare che nel caso concreto gli interessi sono inerenti esclusivamente, o in misura maggiore di quella risultante dall'anzidetta proporzione, al reddito tassabile, o correlativamente, a redditi esenti o soggetti ad altri tributi; col secondo criterio, invece, la detrazione e' subordinata alla dimostrazione specifica della inerenza degli interessi passivi al reddito assoggettabile al tributo mobiliare.
Riguarda ancheart. 23 legge 1/1956
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art110 · fonte su Normattiva