Art. 119
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[1]Accertamento analitico dei redditi dei soggetti tassabili in base al bilancio
[2]I redditi dei soggetti tassabili in base al bilancio sono determinati sulla base delle risultanze del bilancio e del conto profitti e perdite o del rendiconto. L'Amministrazione finanziaria puo' controllare le voci del bilancio sulla scorta dei libri, scritture e documenti contabili e controllare le registrazioni contenute nelle scritture stesse in base agli elementi e dati concreti raccolti d'ufficio. Quando risulta che sono indicate spese e perdite inesistenti o superiori a quelle effettive, che sono omesse o indicate in modo inesatto le entrate ovvero che i fatti aziendali sono comunque riportati inesattamente o irregolarmente in modo da concludere con un risultato diverso da quello effettivo, l'ufficio procede anche induttivamente alla integrazione o correzione delle impostazioni di bilancio mancanti o inesatte.
Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva