Art. 12

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[1]Rappresentanza volontaria e assistenza del contribuente

[2]La rappresentanza per il compimento di atti inerenti il rapporto tributario presso gli uffici finanziari deve essere conferita per iscritto. Se la rappresentanza e' stata conferita con atto pubblico o con atto registrato o pubblicato o depositato presso pubblici uffici, il rappresentante puo' limitarsi ad indicare gli estremi dell'atto o della sua registrazione, pubblicazione o deposito, salva la facolta' dello ufficio di richiedere l'esibizione dell'atto. Per la trattazione delle questioni inerenti al rapporto tributario il soggetto puo' essere rappresentato in virtu' di delega speciale conferita per iscritto o assistito dinanzi agli uffici finanziari soltanto:

  • a)dal coniuge o da parenti entro il quarto grado;
  • b)da iscritti negli albi degli avvocati, procuratori, dottori commercialisti e ragionieri, nonche' negli albi degli ingegneri, architetti ed altre professioni tecniche;
  • c)da persone gia' appartenenti all'Amministrazione finanziaria iscritte nell'elenco previsto dall'articolo seguente.

Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 1 gennaio 1974 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art12 · fonte su Normattiva