Art. 123

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[1]Applicazione dell'imposta in caso di omessa dichiarazione

[2]In caso di omessa dichiarazione l'imposta e' applicata sul reddito accertato per il periodo d'imposta precedente aumentato del dieci per cento, salvo l'accertamento d'ufficio del maggior reddito. L'aumento del dieci per cento non si opera per i redditi di categoria C/2.

Testo vigente dal 7 luglio 1958 al 18 luglio 1967 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art123 · fonte su Normattiva