Art. 123

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 luglio 1967 al 1 gennaio 1974. Leggi il testo vigente →

[1]Applicazione dell'imposta in caso di omessa dichiarazione

[2]In caso di omessa dichiarazione l'imposta e' applicata sul reddito accertato per il periodo d'imposta precedente aumentato del dieci per cento, salvo l'accertamento d'ufficio del maggior reddito. L'aumento del dieci per cento non si opera per i redditi di categoria C/2.

[3]26

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

26

La Corte Costituzionale con sentenza 26 giugno - 12 luglio 1967, n. 103 (in G.U. 1a s.s. 17/07/1967, n. 177) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale delle seguenti disposizioni del nuovo Testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645: 1) dell'art. 123 nella parte in cui prevede l'aumento del 10 per cento sul reddito accertato per il periodo di imposta precedente ai fini dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile".

Testo vigente dal 18 luglio 1967 al 1 gennaio 1974 · versione 24 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art123 · fonte su Normattiva