Art. 126

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[1]Ritenuta diretta dell'imposta sui redditi di cat. A e C/2 corrisposti dalle Amministrazioni statali

[2]L'imposta si applica mediante ritenuta diretta operata dallo Stato all'atto del pagamento:

  • a)sui redditi provenienti dai titoli del debito pubblico, sui premi dei prestiti emessi dallo Stato, sulle annualita' e sugli interessi dovuti dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo;
  • b)sugli stipendi, retribuzioni, pensioni e compensi anche occasionali dovuti dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo. La ritenuta si applica con le aliquote indicate dall'art. 90 sull'ammontare degli assegni fissi dei dipendenti statali eccedente la quota esente; con l'aliquota del 4 per cento sull'intero ammontare degli altri compensi dei dipendenti statali se il totale degli assegni fissi percepiti dai medesimi ragguagliato ad anno non superi le lire 960.000; con l'aliquota dell'8 per cento sull'intero ammontare in ogni altro caso compreso quello dei compensi corrisposti a persone estranee all'Amministrazione. La ritenuta prevista alla lettera b) del comma precedente non si applica sulle somme pagate esclusivamente a titolo di rimborso di spese ovvero comprensive anche del rimborso di spese determinabili in modo preciso. In tal caso l'ufficio che dispone il pagamento ne da' notizia al competente ufficio distrettuale delle imposte dirette indicando la somma pagata, le generalita' ed il domicilio fiscale del percipiente ed il titolo del pagamento.

[3]11 17

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 10 dicembre 1961, n. 1346

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La L. 10 dicembre 1961, n. 1346 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Per l'imposta sul reddito dei fabbricati e relative sovrimposte e per le ritenute di imposta stabilite dagli articoli 126, 127, 128, 143 e 273 dei testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, l'aumento disposto dall'articolo 1 si applica dal 1 gennaio 1962".

Successivamente la Corte Costituzionale

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Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 13 dicembre 1973, n. 155 (in G.U. 21/12/1963, n. 331) ha dichiarato "in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, l'illegittimita' costituzionale: [...] b) dell'art. 2, secondo comma, della stessa legge 10 dicembre 1961, n. 1346, in quanto si riferisce a periodi d'imposta anteriori al 1961 o al 1960-61".

Testo vigente dal 18 gennaio 1962 al 8 dicembre 1964 · versione 11 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art126 · fonte su Normattiva