Art. 126
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[1]Ritenuta diretta dell'imposta sui redditi di cat. A e C/2 corrisposti dalle Amministrazioni statali
[2]L'imposta si applica mediante ritenuta diretta operata dallo Stato all'atto del pagamento:
- a)sui redditi provenienti dai titoli del debito pubblico, sui premi dei prestiti emessi dallo Stato, sulle annualita' e sugli interessi dovuti dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo;
- b)sugli stipendi, retribuzioni, pensioni e compensi anche occasionali dovuti dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo. La ritenuta si applica con le aliquote indicate dall'art. 90 sull'ammontare degli assegni fissi dei dipendenti statali eccedente la quota esente; con l'aliquota del 4 per cento sull'intero ammontare degli altri compensi dei dipendenti statali se il totale degli assegni fissi percepiti dai medesimi ragguagliato ad anno non superi le lire 960.000; ((con l'aliquota dell'8 per cento sull'intero ammontare fino a lire 4.000.000 in ogni altro caso compreso quello dei compensi corrisposti a persone estranee all'Amministrazione e con le aliquote del 10, del 12 e del 15 per cento per la parte eccedente rispettivamente lire 4.000.000, 10.000.000 e 20.000.000)). 20 La ritenuta prevista alla lettera b) del comma precedente non si applica sulle somme pagate esclusivamente a titolo di rimborso di spese ovvero comprensive anche del rimborso di spese determinabili in modo preciso. In tal caso l'ufficio che dispone il pagamento ne da' notizia al competente ufficio distrettuale delle imposte dirette indicando la somma pagata, le generalita' ed il domicilio fiscale del percipiente ed il titolo del pagamento.
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 10 dicembre 1961, n. 1346
11La L. 10 dicembre 1961, n. 1346 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Per l'imposta sul reddito dei fabbricati e relative sovrimposte e per le ritenute di imposta stabilite dagli articoli 126, 127, 128, 143 e 273 dei testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, l'aumento disposto dall'articolo 1 si applica dal 1 gennaio 1962".
Successivamente la Corte Costituzionale
17Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 13 dicembre 1973, n. 155 (in G.U. 21/12/1963, n. 331) ha dichiarato "in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, l'illegittimita' costituzionale: [...] b) dell'art. 2, secondo comma, della stessa legge 10 dicembre 1961, n. 1346, in quanto si riferisce a periodi d'imposta anteriori al 1961 o al 1960-61".
L. 3 novembre 1964, n. 1190
20La L. 3 novembre 1964, n. 1190 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le maggiorazioni di aliquote stabilite dagli articoli 1 e 2 hanno effetto dal 1 gennaio 1965. Nei confronti dei soggetti tassabili in base al bilancio le maggiorazioni si applicano anche per le tassazioni relative agli esercizi sociali in corso alla data medesima, in ragione, di tanti dodicesimi quanti sono i mesi dell'esercizio sociale posteriori al 31 dicembre 1964".
Testo vigente dal 8 dicembre 1964 al 1 gennaio 1974 · versione 18 su Normattiva