Art. 127

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[1]Persone obbligate in luogo di altri al pagamento dell'imposta sui redditi di categoria A e C/2

[2]Le persone giuridiche private e pubbliche, ancorche' parificate agli effetti tributari all'Amministrazione statale, le societa' ed associazioni di ogni genere, gli imprenditori ed i professionisti sono obbligati al pagamento dell'imposta con obbligo di rivalsa per i redditi indicati dall'art. 87 corrisposti ai prestatori di lavoro. La rivalsa deve essere operata in ciascun periodo di paga mediante ritenuta all'atto della corresponsione dei redditi. In caso di mancato esercizio della rivalsa l'imposta e' nuovamente riscossa mediante iscrizione a ruolo a nome del prestatore di lavoro. I soggetti indicati nel comma precedente debbono osservarne le disposizioni anche quando, in relazione ad attivita' svolte in Italia nel loro interesse, corrispondono i redditi di cui all'art. 87 a prestatori di lavoro dipendenti da imprese estere non aventi stabile organizzazione in Italia. Sono obbligati al pagamento dell'imposta con facolta' di rivalersene verso i reddituari mediante ritenuta:

  • a)gli organizzatori di lotterie in genere per le vincite da essi dovute;
  • b)i soggetti tassabili in base al bilancio e le aziende ed istituti di credito per gli interessi e premi dovuti aventi natura di redditi di capitale;
  • c)le imprese assicuratrici per gli interessi compresi nelle somme dovute in dipendenza di contratti di capitalizzazione ed assicurazione;
  • d)le imprese assicuratrici e gli altri enti e societa' per le somme dovute in dipendenza di vitalizi comunque costituiti.

[3]11 17

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 10 dicembre 1961, n. 1346

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La L. 10 dicembre 1961, n. 1346 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Per l'imposta sul reddito dei fabbricati e relative sovrimposte e per le ritenute di imposta stabilite dagli articoli 126, 127, 128, 143 e 273 dei testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, l'aumento disposto dall'articolo 1 si applica dal 1 gennaio 1962".

Successivamente la Corte Costituzionale

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Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 13 dicembre 1973, n. 155 (in G.U. 21/12/1963, n. 331) ha dichiarato "in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, l'illegittimita' costituzionale: [...] b) dell'art. 2, secondo comma, della stessa legge 10 dicembre 1961, n. 1346, in quanto si riferisce a periodi d'imposta anteriori al 1961 o al 1960-61".

Testo vigente dal 18 gennaio 1962 al 1 gennaio 1974 · versione 11 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1958-01-29;645~art127 · fonte su Normattiva